Bonus idrico 2022: come richiederlo e come funziona

La guida dettagliata sul bonus idrico 2022 per ottenere fino a 1.000 euro senza alcuna limitazione ISEE

Dalle ore 12.00 del 17 febbraio è possibile presentare domanda per il Bonus Idrico 2022 voluto dal Ministro della Transizione Ecologica.

Il bonus idrico prevede un rimborso fino a 1.000 euro e senza limiti ISEE, con lo scopo di favorire il risparmio di acqua provocato da rubinetti e sanitari, ormai obsoleti.

In questa guida vi forniamo tutti i dettagli su quali sono i requisiti per ottenere il bonus idrico 2022, quali sono le modalità di erogazione e come presentare domanda.

COS’È IL BONUS IDRICO

Il bonus idrico è un contributo che prevede fino a 1000 euro di rimborso (senza limiti di ISEE) sulla spesa sostenuta per interventi di sostituzione dei vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto. La scadenza del bonus, inizialmente fissata al 31 dicembre 2021, è stata prorogata con la Legge di Bilancio 2022 fino al 2023.

bonus idrico

COME FUNZIONA IL BONUS IDRICO 2022

Il bonus ammonta ad un massimo di 1.000 euro e può essere richiesto una sola volta, per un solo immobile. È valido per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento idrico. Poi verranno riaperte nuovamente le domande per gli anni successivi. Viene emesso secondo l’ordine di arrivo delle richieste fino ad esaurimento dei fondi stanziati. È bene precisare che il bonus idrico non costituisce reddito per chi lo ottiene e non viene considerato ai fini ISEE.

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A gestire l’erogazione del bonus è in via diretta il Ministero della Transizione Ecologica che si avvale di SOGEI – Società generale d’informatica S.p.A. per lo sviluppo e la gestione della Piattaforma, CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. per la gestione delle attività di liquidazione.

A CHI SPETTA IL BONUS IDRICO

Non vi sono limiti ISEE. Possono usufruire del bonus idrico tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia. Tali soggetti devono essere titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario o comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne. La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento.

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INTERVENTI RICHIESTI

Per ottenere il contributo i proprietari devono dimostrare di aver effettuato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari:

  • degli interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • interventi di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

LE SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono, come previsto dall’articolo 1, commi da 61 al 64, della Legge di Bilancio 2021 e prorogate per il biennio 2022-2023:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
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COME PRESENTARE DOMANDA PER IL BONUS IDRICO

Per ottenere il rimborso i beneficiari devono presentare istanza dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022, registrandosi sulla piattaforma bonus idrico online www.bonusidricomite.it previa autenticazione.

Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Per accedere alla Piattaforma vi è bisogno dello SPID o della Carta d’Identità Elettronica.
All’atto della registrazione, il beneficiario compila la domanda online che deve contenere le seguenti informazioni:

  • nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
  • importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
  • quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione delle opere ammissibili 
  • specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
  • identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
  • dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
  • coordinate del conto corrente bancario o postale (IBAN) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
  • indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
  • attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445 del 2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
  • attestazione, ai sensi del DPR 445 del 2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario o proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del bonus;
  • all’istanza di rimborso deve essere anche allegata la copia della fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma” .

Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il rimborso non sarà fornito se la richiesta risulterà incompleta di informazioni o degli allegati obbligatori.

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