Super Bonus: arriva la proroga a settembre per le villette

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Tra le ultime novità introdotte dal Governo Draghi arriva anche una proroga che riguarda il superbonus. Tale proroga riguarda le villette, e rimanda a settembre la scadenza del superbonus, prima fissata per giugno 2022. Una condizione, però, c’è: i lavori devono essere conclusi entro il 30%.

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Tra le principali tematiche indicate nel decreto, che potrebbe essere analizzato dal Governo nella prossima settimana, ce n’è una che riguarda i crediti in materia edilizia. Si prevede, infatti, la possibilità per le banche di cedere il credito ai clienti prima dell’ultima cessione.  Stiamo parlando di un decreto da 5 miliardi di euro.

Altro problema che il Governo dovrà risolvere è quello del settore edilizia frenato con il decreto anti frode dello scorso dicembre. Tale decreto aveva bloccato le cessioni sui crediti e aveva costituito uno stop per tutti i lavori. Infatti, se questo da una parte ha bloccato le frodi, dall’altra parte ha bloccato la circolazione dei crediti da parte delle Banche.

Altri temi analizzati dal Governo Draghi

Inoltre, nel decreto il Governo analizzerà anche il tema dell’energia e della riduzione dell’iva sul gas e metano per le auto. È doveroso evidenziare che tale intervento è successivo al via  libera alla risoluzione sul documento di economia e finanza  votata in Parlamento lo scorso 21 aprile.

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Facciamo un ripasso: cos’è il Superbonus?

Il superbonus è l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020, anche detto Decreto Rilancio. Esso prevede una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi volti a garantire l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici.

In particolare, il Superbonus spetta:
  1. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure
  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

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